La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto l’art. 558-bis c.p.p., il quale regolamenta il giudizio immediato nei casi di giudizio dinanzi al Tribunale monocratico.
Il codice di rito disciplina il giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, contemplando due diverse ipotesi: il rito ordinario (che prevede il rinvio a giudizio e la celebrazione dell’
udienza preliminare) e la citazione diretta a giudizio.
Prima dell’introduzione dell’art. 558-bis c.p.p., la
giurisprudenza di legittimità (tra le tante pronunce, Cass. pen., sez. I, n. 24170 del 2010) ammetteva il giudizio immediato soltanto nei casi di rito monocratico con udienza preliminare, ma non anche nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio di cui all’
art. 550 del c.p.p.. Tuttavia, grazie all’inserimento della nuova disposizione da parte della riforma Cartabia, questa preclusione giurisprudenziale è stata superata: quindi, il giudizio immediato è applicabile sia al rito ordinario, sia a quello a citazione diretta a giudizio.
Il comma 1 dell’art. 558-bis c.p.p. prevede la
disciplina del giudizio immediato avanti il Tribunale in composizione monocratica, operando un richiamo alle norme che riguardano il rito speciale (ossia, le disposizioni del Titolo IV del Libro VI, dall’
art. 453 del c.p.p. e seguenti).
Poi, il comma 2 stabilisce che,
nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato, non si procede alla celebrazione dell’udienza predibattimentale ex art. 554 bis del c.p.p..
Quindi, il legislatore ha voluto ammettere il giudizio immediato anche per le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Tale previsione si giustifica in ragione dell’introduzione della nuova udienza di comparizione predibattimentale. Infatti, come l’udienza preliminare, questa nuova «udienza filtro» ha l’obiettivo di verificare preliminarmente la fondatezza e la completezza dell’azione penale per evitare la celebrazione di dibattimenti inutili.
La conseguenza dell’instaurazione del giudizio immediato è l’esclusione dell’udienza di comparizione predibattimentale: dunque, il processo sarà trattato direttamente nella fase dibattimentale.
Il venir meno dell’udienza predibattimentale comporta che – in mancanza di riti alternativi – è il
giudice del dibattimento a dover affrontare le questioni che, ordinariamente, sono concentrate nell’udienza ex
art. 554 bis del c.p.p., tra cui la costituzione delle parti e le questioni preliminari. Tuttavia, in assenza di un’espressa disciplina normativa, il giudice dibattimentale non potrà verificare d’ufficio la validità dell’imputazione (così come può fare il giudice predibattimentale ai sensi del comma 5 dell’art. 554-bis c.p.p.).