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Articolo 688 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Certificati del casellario giudiziale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 688 Codice di procedura penale

Titolo abrogato dall'art. 52, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

[1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell'articolo 236.

3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.]

Massime relative all'art. 688 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29897/2006

È illegittimo il rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta, avanzata da soggetto riabilitato con sentenza definitiva, di cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento dal certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta delle pubbliche Amministrazioni. (Nella specie la S.C. ha rilevato che i certificati che le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 313 del 2002, quando detti certificati siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni, non possono avere contenuto diverso rispetto a quelli dei quali il privato può chiedere e ottenere il rilascio).

Cass. pen. n. 38855/2001

In tema di iscrizione nel casellario giudiziale, l'intangibilità del giudicato e la natura amministrativa dell'attività di iscrizione non consentono la cancellazione da parte del giudice dell'esecuzione, in presenza di unica condanna per reato continuato, dell'iscrizione nel casellario limitatamente alla parte che concerne reato contravvenzionale punibile con la sola pena pecuniaria. (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che possa scindersi l'unicità dell'iscrizione nel casellario giudiziale relativa a condanna che comprende fra i reati in continuazione anche quello previsto dall'art. 734 c.p., posto che, altrimenti, in sede esecutiva si verrebbe a creare una differenziazione fra la sentenza passata in giudicato, la pena irrogata e la relativa iscrizione, e che quest'ultima diverrebbe scarsamente comprensibile).

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