Art. 1 Ultrattività della disciplina previgente
1. Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
Art. 2 Disposizioni particolari
1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti già compiuti secondo il regime previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio di riferimento.
3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentarsi presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.
Art. 3 Disposizioni particolari per giudizi pensionistici
1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 170, comma 4, 193 e 194 del medesimo codice.
4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo grado ed in appello, alla data di entrata in vigore del codice, le parti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla stessa data, presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite.
5. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.
6. Se, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 4, la parte deposita un atto, sottoscritto personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto e dispone ai sensi degli articoli 155, comma 4, e 181 del codice.
Art. 4 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:
a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;
e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;
f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.
1. Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
Art. 2 Disposizioni particolari
1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti già compiuti secondo il regime previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio di riferimento.
3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentarsi presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.
Art. 3 Disposizioni particolari per giudizi pensionistici
1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 170, comma 4, 193 e 194 del medesimo codice.
4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo grado ed in appello, alla data di entrata in vigore del codice, le parti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla stessa data, presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite.
5. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.
6. Se, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 4, la parte deposita un atto, sottoscritto personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto e dispone ai sensi degli articoli 155, comma 4, e 181 del codice.
Art. 4 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:
a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;
e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;
f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.