Art. 17 Motivazione della sentenza
1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 101, comma 6, del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 18 Redazione della sentenza
1. L'estensore consegna la minuta della sentenza da lui redatta al presidente della sezione. Il presidente, dopo le eventuali correzione e integrazioni, la sottoscrive insieme all'estensore e la consegna al segretario che ne cura la pubblicazione.
Art. 19 Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori
1. L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 99, comma 11, del codice è fatta con ricorso diretto al giudice che procede o, in mancanza, al presidente del collegio.
Art. 20 Riassunzione
1. L'atto di riassunzione è depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo.
2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza può avvenire anche successivamente, purchè entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.
3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.
1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 101, comma 6, del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 18 Redazione della sentenza
1. L'estensore consegna la minuta della sentenza da lui redatta al presidente della sezione. Il presidente, dopo le eventuali correzione e integrazioni, la sottoscrive insieme all'estensore e la consegna al segretario che ne cura la pubblicazione.
Art. 19 Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori
1. L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 99, comma 11, del codice è fatta con ricorso diretto al giudice che procede o, in mancanza, al presidente del collegio.
Art. 20 Riassunzione
1. L'atto di riassunzione è depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo.
2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza può avvenire anche successivamente, purchè entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.
3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.