Art. 5 Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario
1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.