Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
646 Si è disciplinata con poche norme la complessa materia della simulazione dei negozi giuridici, fin qui rimessa alla dottrina, che aveva dovuto costruire su due scheletriche disposizioni del codice civile (articoli 1055 e 1319). Si parla di negozi e non di contratti, perché, in conformità della dottrina, si è espressamente riconosciuto che la simulazione è configurabile anche negli atti unilaterali tra vivi, destinati ad una determinata persona (
art. 1414 del c.c., terzo comma), ossia negli atti unilaterali recettizi (n. 604). Si è precisato a quali condizioni, in caso di simulazione relativa, il contratto o l'atto dissimulato possa valere tra le parti. Sul punto controverso se la forma dovesse essere quella dell'atto apparente o quella prescritta per l'atto occultato, il nuovo codice ha scelto la seconda soluzione. Non è sembrato coerente ritenere che la necessità della forma scritta prevista per la donazione possa venir meno quando, ad esempio, la liberalità è mascherata sotto l'apparenza di un'emissione cambiaria. Se la forma è garanzia di matura decisione, essa sarebbe eliminata proprio quando, per essere affiorata la frode, se ne dovrebbe sentire maggiormente il bisogno.