Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Capo IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Della rappresentazione

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
234 L'istituto della rappresentazione ha avuto nel codice una disciplina più compiuta di quella che aveva nel progetto, perché ho ammesso la possibilità di rappresentazione anche nel caso di rinunzia. Il sistema tradizionale, che escludeva la rappresentazione in questo caso, aveva una giustificazione meramente storica. In verità, considerando la sostanza delle cose, sotto il punto di vista dell'opportunità pratica e dell'equità non è giustificata la diversità dei risultati ai quali può dar luogo la rinunzia, a seconda che il rinunziante sia solo nel grado o abbia altri concorrenti. Si pensi al caso di due figli legittimi aventi ulteriori discendenti. Se uno dei figli rinunzia alla successione del padre, la sua quota si accresce all'altro fratello e restano esclusi i discendenti del rinunziante. Si pensi invece all'altro caso che il figlio chiamato alla successione sia uno solo. Se egli rinunzia, i suoi discendenti succedono per diritto proprio. Ora non si spiega la diversità degli effetti della rinunzia nei due casi. O la rinunzia deve pregiudicare tutti gli appartenenti alla stirpe, e allora, anche quando il figlio rinunziante sia unico, i suoi discendenti dovrebbero essere esclusi dalla successione; o la rinunzia non deve portare pregiudizio ai discendenti, e allora questi devono succedere anche se il rinunziante ha altri concorrenti nel suo grado. L'adozione del nuovo sistema, che mi ha permesso di apportare molte semplificazioni, è fondata su pochi principi d'indubbia chiarezza, e cioè: a) la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e grado del loro ascendente; b) essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi dei figli legittimi, dei fratelli e delle sorelle del de cuius, nonché dei figli naturali dello stesso de cuius, comprendendosi così nel concetto generale di rappresentazione il subentrare dei discendenti legittimi del figlio naturale previsto in una norma di carattere eccezionale, quale era quella dell'art. 118 del progetto; c) la rappresentazione ha luogo in tutti i casi nei quali la persona chiamata alla successione non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.