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Capo III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dell'inadempimento delle obbligazioni

Gli articoli inseriti nel Capo III del Titolo I, Libro IV del codice civile, disciplinano la responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento o inesatto adempimento di un'obbligazione già esistente tra le parti. Il fenomeno cui fanno riferimento è la sostituzione dell'obbligazione inadempiuta (o tardivamente adempiuta) con quella di risarcire il danno patito dal creditore.
Questo tipo di responsabilità va tenuta distinta da quella extracontrattuale che consegue alla commissione di un fatto illecito (art. 2043 del c.c.): in quella, l'obbligazione risarcitoria sorge solo dopo la commissione del fatto lesivo dell'altrui sfera giuridica.
Le differenze tra i due tipi di responsabilità riguardano:
- onere della prova: nella responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve provare la colpa del danneggiante, mentre nella responsabilità contrattuale spetta al debitore provare la sua mancanza di colpa;
- costituzione in mora: può essere necessaria in materia di inadempimento, mentre non è necessaria in materia di illecito extracontrattuale;
- danno risarcibile: l'illecito extracontrattuale obbliga a risarcire ogni danno che derivi dal fatto illecito, mentre l'inadempimento di un'obbligazione, quando non dipenda da dolo del debitore, obbliga a risarcire solo il danno che poteva prevedersi quando è sorta l'obbligazione (art. 1225 del c.c.);
- prescrizione: l'azione per il risarcimento del danno extracontrattuale si prescrive in cinque anni (oltre a casi di prescrizione inferiore previsti dalla legge); quella per il risarcimento del danno da inadempimento, di regola, è decennale.