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Sezione III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dell'ipoteca giudiziale

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1145 In tema d'ipoteca giudiziale (art. 2818 del c.c.), ho posto in rilievo, variando la formulazione dell'art. 1970 del codice anteriore, che anche la sentenza portante condanna generica al risarcimento dei danni è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Ho poi creduto opportuno, per completezza sistematica, aggiungere che l'ipoteca di cui trattasi, oltre che da sentenza, può avere origine da altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisca tale effetto. Nessuna innovazione, salvo alcuni emendamenti di forma, ho apportata agli articoli 1972 e 1973 del codice precedente (articoli 2819 e 2820 del testo) in ordine alla possibilità d'iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri reso esecutivo, nonchè in base alle sentenze straniere delle quali sia stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana.