Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
616 L'oggetto del contratto, per l'
art. 1346 del c.c., deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. La possibilità, può non esistere al tempo della conclusione del contratto se questo è sottoposto a condizione sospensiva o a termine: basta che la prestazione divenga possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine (
art. 1347 del c.c.). Normalmente non è nemmeno indispensabile l'esistenza attuale della cosa oggetto della prestazione (
art. 1348 del c.c. e [[1472c]]); il divieto di patto successorio (
art. 455 del c.c.) e la nullità della donazione di beni futuri (
art. 771 del c.c., primo comma) sono esempi di quegli eccezionali divieti legislativi di contrarre su cose future a cui allude l'
art. 1348 del c.c.. La determinazione dell'oggetto può essere deferita anche all'arbitrium merum del terzo. Però, quando questi deve operare con arbitrium boni viri, la relativa determinazione può essere sostituita (se manchi o se è impugnata per iniquità o errore) dal giudizio del magistrato. Nel caso invece in cui il terzo deve procedere con mero arbitrio, solo la mala fede di lui rende ammissibile l'impugnativa; mentre, in mancanza di arbitramento, il contratto deve considerarsi nullo, non potendosi concepire la sostituzione autoritaria dell'arbitrator, nominato intuitu personae (
art. 1349 del c.c.). Da notare che, per la tutela delle esigenze produttive è previsto nell'
art. 1349 del c.c., ultimo comma, che, se l'oggetto del contratto deve essere determinato dal terzo, questi deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione alle quali il contratto eventualmente abbia riferimento, uniformando a tali condizioni la determinazione della qualità e della quantità dell'oggetto stesso.