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Brocardo

Ubi et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus

Traduzione

Diciamo che non si possa ripetere quanto pagato, quando vi sia da ambo le parti un comportamento negoziale contrario alla legge, o al buon costume

Spiegazione

È principio del nostro ordinamento giuridico che chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha prestato.

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