Nell'ordinamento attuale, nel quale vige il principio consensualistico, la consegna non è sufficiente affinché si abbia il trasferimento della proprietà di un bene.
Nel diritto romano era la forma più semplice di trasferimento della proprietà (dominium ex iure Quiritium) o del possesso (possessio), in quanto consisteva nella materiale consegna di una cosa. Nel periodo classico occorreva che si trattasse di una res nee mancipi, ossia sottratta al potere assoluto (mancipium) del pater familias (ad esempio, l'eredità o una servitù); che la cosa fosse di proprietà del tradente; che il tradente avesse la volontà di trasmettere la cosa e l'accipiente quella di acquistare; che vi fosse una iusta causa traditionis, cioè che la traditio fosse posta in essere per conseguire un intento considerato dal diritto valido è sufficiente ai fini della trasmissione di una cosa (ad esempio, consegna di una somma di danaro in adempimento di un mutuo). Quanto alla consegna, il diritto antico richiedeva che essa fosse materiale. Nel diritto romano giustinianeo, divenne obbligatorio l'uso della scriptura, ossia la redazione di un documento scritto comprovante l'avvenuto trasferimento della proprietà.