Revisione della prima istanza
L'espressione definisce la funzione dell'appello, che non dą luogo ad un nuovo e autonomo giudizio ma solo ad un riesame delle questioni analizzate nel processo di primo grado. Nel giudizio d'appello, infatti, non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.