Nel diritto romano arcaico, si definivano res mancipi i beni che costituivano oggetto di mancipium. Res mancipi erano, quindi, i beni direttamente collegati ai bisogni della familia, come i terreni, gli animali da allevamento e gli schiavi. Res nec mancipi erano invece i beni di altro genere, tali da costituire una fonte di ricchezza per la familia. La cessione di res mancipi avveniva mediante atto solenne per aes et libram, mentre la cessione di res nec mancipi avveniva mediante semplice traditio. La distinzione fra beni di mancipio e beni non di mancipio fu abolita da Giustiniano.