Nel diritto romano postclassico, si definiscono res immobiles i beni che non si possono trasferire fisicamente (terreno, alberi, costruzioni). Il codice civile odierno definisce immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Vengono, inoltre, reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo, e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.