Il reato di malversazione, previsto all'art. 315 del codice penale e oggi abrogato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, era definito come il delitto nel quale un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropriano o, comunque, distraggono, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui abbiano il possesso per ragione del loro ufficio o servizio. Nel diritto romano, il crimen pecuniae repetundae comprendeva una serie di reati che andavano dalla malversazione propriamente detta all'estorsione, dalla corruzione alla concussione. In etą repubblicana, detti reati erano puniti con pene pecuniarie; in etą imperiale, invece, con pene pił severe, con l'esilio e, se l'imputato apparteneva alle classi inferiori, perfino con la morte.