L'espressione si usa generalmente in tutte quelle ipotesi in cui davanti allo stesso giudice pendano due o più cause uguali, per identità di parti, di petitum e di causa petendi. Il giudice, anche d'ufficio, o il presidente del tribunale ordina la riunione dei procedimenti, al fine della trattazione unitaria. L'assegnazione ad un solo giudice è prevista anche quando due o più cause sono pendenti davanti a giudici diversi appartenenti allo stesso ufficio giudiziario. Sarà allora il capo dell'ufficio che, informato da uno o da entrambi i giudici interessati, può disporre la riunione delle cause, designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire. La riunione è possibile ma ha, in questo caso, carattere facoltativo, anche nelle ipotesi di più procedimenti relativi a cause connesse.