Garanzia degli osti, degli armatori e dei locandieri
Nel diritto romano si usava questa espressione per indicare un principio ispirato a notevole rigore, secondo il quale armatori, albergatori ed esercenti di una stalla erano responsabili per la custodia di tutte le cose portate con sé dal cliente. In epoca classica si giunse a non ritenere piu necessaria una assunzione esplicita della responsabilità, ed a considerare implicito il patto nella ricezione della cosa. Nel diritto attuale tale principio ha subito notevoli limitazioni.