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Brocardo

“ Qui totam hereditatem adquirere potest, is pro parte eam scindendo adire non potest ”

Traduzione

Colui che può acquistare un'eredità nella sua totalità, non può adirla in parte suddividendola

Spiegazione

Nel nostro ordinamento è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità, ossia quella con la quale il chiamato dichiara di accettare solo una parte dell'eredità o solo alcuni beni di questa. L'accettazione, infatti, ha anche lo scopo di garantire la continuazione nell'erede della personalità giuridica del defunto.

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