Promessa del solo offerente
La formula si usa per indicare la promessa unilaterale, negozio giuridico posto in essere da una persona che si obbliga ad una certa prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione. L'obbligazione del promittente sorge non appena la promessa č resa pubblica: non serve quindi l'accettazione del destinatario. Le promesse unilaterali, secondo quanto previsto dal codice civile, producono effetti obbligatori nei soli casi previsti dalla legge, costituendo quindi un numerus clausus. Tra le figure previste dalla legge si possono ricordare la promessa di pagamento, la ricognizione del debito e la promessa al pubblico.