Domandare di pił, di meno (del dovuto)
Nel diritto processuale romano, se un attore nella sua domanda avesse vantato un diritto superiore a quello effettivo (pluris petitio), egli perdeva la causa, e il convenuto era assolto. Inversamente, se l'attore rivendicava un diritto inferiore a quello reale (minoris petitio), egli aveva facoltą di esigere il residuo, ma doveva attendere il nuovo anno giudiziario per proporre una nuova azione legale.