Il pegno č il diritto reale di garanzia che sorge con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilitā della cosa. Mentre oggi esso č ben distinto dall'istituto dell'ipoteca, originariamente tale distinzione era ignota. Nel diritto greco, il pegno era denominato "ipoteca", letteralmente "deposito", in quanto consisteva in una cosa depositata dal debitore presso il creditore o presso terzi, che ne acquisivano il possesso. Nel diritto romano classico, entrambe le forme di garanzie erano denominate pignus, e solo in etā giustinianea fu definito pignus il diritto di garanzia che grava sui beni mobili. I crediti garantiti da pegno sono privilegiati, in quanto hanno un diritto di precedenza sugli altri crediti.