I peregrini, in contrapposizione ai cives, erano liberi non cittadini che per il diritto romano avevano una limitata capacità. Tra di essi, condizione peggiore avevano i peregrini dediticii, stranieri il cui ordinamento originario era stato, al momento del loro assoggettamento, abolito da Roma e non più ricostruito, sicché mancava ad essi un diritto e una giurisdizione propria, in ordine ai quali fosse riconosciuta la loro capacità giuridica. Erano equiparati ai peregrini dediticii gli schiavi di condotta turpe manomessi ex lege Aelia Sentia. La condizione di dediticius fu abolita da Giustiniano.