È il patto con il quale il promittente si obbliga a dare al prelazionario la preferenza rispetto a terzi, a parità di condizioni, nel caso in cui decida di stipulare un determinato contratto. Tale patto esige la stessa forma del contratto per cui e concesso il diritto di prelazione. La violazione dell'obbligo determina il sorgere, in capo al prelazionario, del diritto al risarcimento del danno: il patto, infatti, ha efficacia solo obbligatoria.