Per il tramite della forza pubblica
La formuletta fa riferimento ai casi in cui un ordine del giudice viene fatto eseguire coattivamente, attraverso l'impiego della forza pubblica. Ad esempio, il giudice può ordinare, qualora il testimone regolarmente intimato non si sia presentato in udienza, una nuova intimazione oppure l'accompagnamento coatto all'udienza stessa o ad altra successiva.