Questa espressione si usa relativamente alla successione delle leggi nel tempo, per indicare una norma nuova, cioč "sopravvenuta" dopo l'instaurazione di un dato rapporto giuridico.
Il nostro ordinamento dispone che la legge non ha effetto retroattivo. Nel diritto penale vige, appunto, il principio dell'irretroattivitā delle leggi: i rapporti giuridici instaurati prima dell'entrata in vigore di una norma nuova sono regolati dalla normativa anteriore. L'efficacia per il passato deve eventualmente risultare espressamente dichiarata dalla norma, ma non vengono comunque mai toccati i rapporti giā definiti e consolidati. In materia civile, invece, una legge ordinaria potrebbe derogare al principio ed avere effetti retroattivi.