Diritto di proporre elementi nuovi
La locuzione indica il diritto di proporre in appello nuove domande ed eccezioni o nuovi mezzi di prova. L'ordinamento tende a limitare tale diritto, per valorizzare il primo grado di giudizio, in cui si realizza pienamente la possibilità di difesa del convenuto. Il codice di procedura civile, modificato dalla legge 353/1990, afferma che nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Quanto alle nuove eccezioni, il c.p.c. stabilisce che non possono proporsi nuove eccezioni, salvo che non siano rilevabili anche d'ufficio. Per ciò che concerne i nuovi mezzi di prova, la legge di riforma li consente solo in caso di indispensabilità o di impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado.