Interversione del possesso
La locuzione è usata per designare il mutamento del titolo o della qualifica del possesso. Tale mutamento non può dirsi avvenuto per un semplice mutamento dell'animus, della sfera interna, per evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici. L'interversione del possesso può dunque avvenire solo per causa proveniente da un terzo (constitutum possessorium e traditio brevi manu), o in forza di un atto di opposizione, detto contradictio, fatto dal detentore o materialmente, o con una dichiarazione non equivoca (ad esempio, un atto giudiziale).