Impotenza alla congiunzione
È l'inettitudine fisica di un soggetto ai rapporti coniugali. Fino alla riforma del diritto di famiglia, l'impotenza era menzionata tra le cause di possibile invalidità del matrimonio per ragioni soggettive. Ora tale vizio assume rilevanza solo nella prospettiva di un vizio di errore. Nel diritto romano la capacità di unione sessuale dei coniugi era presupposto necessario per la contrazione di un matrimonium iustum: tale capacità sussisteva in virtù della semplice esistenza degli organi essenziali della riproduzione. Nel diritto canonico, l'impotenza è causa di nullità del matrimonio se antecedente ad esso e perpetua.