Nel diritto romano, la fiducia era un atto solenne di alienazione di res mancipi, di cui erano capaci solo i cittadini romani, effettuato fiduciae causa tramite mancipatio o in iure cessio. Effetto del negozio era il trasferimento del dominium ex iure Quiritium sulla res fiduciae data, e l'assunzione da parte del fiduciario nei confronti del fiduciante di un obbligo il cui contenuto consisteva essenzialmente nel ritrasferimento della cosa.