Nel diritto romano, la fiducia era un atto solenne di alienazione di res mancipi, di cui erano capaci solo i cittadini romani, effettuato fiduciae causa tramite mancipatio o in iure cessio. Effetto del negozio era il trasferimento del dominium ex iure Quiritium sulla res fiduciae data, e l'assunzione da parte del fiduciario nei confronti del fiduciante di un obbligo il cui contenuto consisteva essenzialmente nel ritrasferimento della cosa. I negozi di fiducia conclusa cum creditore rappresentarono la pił antica forma di garanzia reale dell'obbligazione. Il nostro codice non disciplina la figura del negozio fiduciario; tuttavia, la categoria si ritiene ammissibile in base al generale principio dell'autonomia negoziale, che consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.