Il termine origina dal verbo edicere, "notificare al pubblico". Nel diritto romano, designava un'ordinanza, appunto, notificata al pubblico da un magistrato fornito di potere giurisdizionale. Esso veniva emanato all'inizio dell'anno giudiziario e conteneva i criteri generali cui il magistrato si sarebbe attenuto per la risoluzione delle controversie. L'insieme degli edicta emanati dai magistrati andò a costituire il c.d. ius honorarium, che per i giuristi romani era alternativo rispetto al ius civile. L'editto era definito tralaticium se riprendeva i principi generali emanati dai magistrati predecessori; era chiamato perpetuavi, se restava in vigore per tutto l'anno; era, infine, denominato repentinum, se era destinato a risolvere una controversia in particolare.