L'istituto della dote, tipico del diritto romano, si č conservato a lungo nel diritto italiano, sino alla riforma del diritto di famiglia, attuata con la legge 19 maggio 1975 n. 151, la quale ha abolito espressamente ogni convenzione che tendesse alla costituzione di beni in dote. La dote era il complesso di beni che la moglie offriva al marito ad sustinenda onera matrimonii: nel diritto romano, in cambio, il marito offriva alla moglie una donatio equivalente. In caso di divorzio, ciascuno dei coniugi rientrava in possesso dei propri beni: ma era facoltā del giudice penalizzare uno dei coniugi, assegnando all'altro coniuge una quota della dote o della donatio ricevuta, a titolo di risarcimento, per motivi di vario genere.