Convenzione, negozio giuridico bilaterale
Sebbene la nozione di negozio giuridico sia frutto della scuola pandettistica del secolo scorso, gią diversi giuristi romani, da Labeone a Ulpiano, teorizzarono la categoria della conventio. Essa includeva i contratti (contractus) e i patti (pacta). La giurisprudenza imperiale distinse le conventiones di diritto pubblico e quelle di diritto privato: queste ultime potevano essere conformi al diritto civile romano (legitimae) o conformi al diritto delle genti (iure gentium).