Con questo termine si intende l'unione stabile di un uomo e una donna al di fuori del vincolo matrimoniale. Nel diritto romano, il concubinatus era tollerato e disciplinato dalla legge, nei casi in cui essa non consentiva la legittima unione matrimoniale: ciò accadeva, in particolare, quando la concubina fosse schiava o liberta, e quindi di condizione sociale assai inferiore a quella del compagno). Nel diritto tardo-latino, il concubinatus fu considerato reato. Anche il codice penale Rocco prevedeva tale reato, dichiarato poi illegittimo dalla corte costituzionale, con sentenza n. 147/1969.