Progettare, agire, ma non portare a compimento
La formula ha origine medioevale, ed č usata dai giuristi per indicare la figura criminosa che va sotto il nome di delitto tentato: chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie (tentativo incompiuto) o l'evento non si verifica (tentativo compiuto). Il codice penale vigente, quindi, rende punibili fatti che altrimenti non cadrebbero sotto le sanzioni della legge: il delitto tentato č comunque punito pił lievemente rispetto al delitto consumato.