Nel diritto privato romano, lo status di civis era condizione richiesta per la piena capacitą del singolo: esso comportava il diritto elettorale attivo e una serie di privilegi in sede giudiziaria, in particolare il diritto di essere giudicato secondo le norme del ius civile, di non essere indemnatus (condannato senza processo), di non subire punizioni corporali o infamanti. La cittadinanza si acquistava in base alla discendenza (in etą repubblicana, il titolo di civis spettava per diritto ai cittadini originari dell'Urbe, figli di genitori romani, e ai fondatori delle coloniae Romanae che si fossero trasferiti all'interno della cittą di Roma), ma anche con l'acquisto della libertą, ovvero per concessione dello Stato (esso era conferito, ad esempio, come premio ai forestieri che si fossero segnalati per particolari benemerenze o servigi resi a Roma e ai magistrati delle comunitą locali). Nel I secolo a.C, esso venne concesso con larghezza a Latini e Italici; poi, nel III secolo d.C, esso venne esteso a tutti i sudditi dell'impero romano in forza di una costituzione imperiale emanata da Caracalla, la Constitutio Antoniniana.