Il caso fortuito dispensa dalla mora
Secondo la disciplina della responsabilitā per inadempimento, il debitore risponde anche per il ritardo nell'esecuzione della prestazione. Tuttavia, la mora gli č addebitabile solo se egli č in colpa: ne consegue che il ritardo dovuto a caso fortuito o a forza maggiore escludono la responsabilitā del debitore. Secondo la regola valevole anche per l'inadempimento, la colpa del debitore si presume, e sarā quest'ultimo a dover dare la prova dell'impossibilitā obiettiva di adempiere tempestivamente.