Vendita coattiva dei beni (del debitore)
L'espressione indicava, nel diritto romano, la vendita in blocco e all'incanto di tutti i beni del fallito ad opera di un magister bonorum, che doveva previamente compilare un programma di vendita contenente l'indicazione dei beni stessi e dell'ammontare dei crediti e dei debiti, nonché delle condizioni di vendita. Nell'ordinamento odierno sta ancora ad indicare la procedura esecutiva per cui il patrimonio del debitore insolvente gli viene sottratto, per essere destinato al soddisfacimento dei creditori.