Il contratto estimatorio, disciplinato dagli artt. 1556 e ss. del codice civile, si configura quando una parte consegna una o pił cose mobili all'altra, e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Si tratta un di contratto reale (perché si perfeziona nel momento della consegna della cosa all'accipiens), a titolo oneroso e ad effetti obbligatori.