Atto di rimessione, cioč atto con il quale il creditore, d'accordo col debitore, rinuncia all'adempimento. L'acceptilatio in diritto romano era negozio verbale e solenne di liberazione da sponsio dotis dictio e iusurandum liberti, effettuato in forma di domanda e risposta ("quod ego tibi promisi habesne acceptum?", "habeo"): in origine sanzionava l'effettivo pagamento, mentre in etā avanzata si fingeva il suo verificarsi.