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Secondo la Cassazione suonare il clacson sotto casa del vicino è reato

Secondo la Cassazione suonare il clacson sotto casa del vicino è reato
Per la Cassazione commette reato di molestia la donna che suona il clacson nei pressi dell’abitazione del vicino per disturbarlo.

La Corte di Cassazione con sentenza num. 49268/2022 conferma la condanna per il reato di cui all’art. 660 del Codice Penale per l’imputata che per ben otto mesi suona ripetutamente il clacson con insistenza nei pressi dell’abitazione della vittima a tutte le ore. La contravvenzione in questione punisce la molestia e il disturbo alle persone, commessa con petulanza o biasimevole motivo per disturbare o offendere la tranquillità della persona offesa.

L’imputata viene condannata dalla Corte di Trieste all’ammenda di 400 euro per il reato di molestie con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La donna, suonava il clacson senza motivo, giorno e notte, nelle vicinanze dell’abitazione del vicino, per la Corte infatti non regge la giustificazione addotta dalla difesa per cui il clacson veniva utilizzato per segnalare la propria presenza in strada.

Tra i motivi di doglianza addotti dalla difesa nel ricorso in Cassazione, il difensore chiede la riqualificazione della contravvenzione, riconducibile piuttosto alla sola violazione amministrativa punita dall’art. 156 del Codice della strada che sanziona con la multa fino ad un massimo di 173 euro per l’utilizzo improprio dei segnalatori acustici. La difesa contesta ancora la mancata audizione di una testimonianza della difesa a fronte della prova fornita solamente dalla testimonianza dei genitori della persona offesa.
Infine, l’imputato si duole della qualificazione dei fatti: la contravvenzione, eventualmente da imputare è quella prevista dall’art. 159 del Codice Penale che punisce chi disturba il riposo o l’occupazione. A fronte del beneficio della sospensione condizionale della pena, il difensore auspica il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis del Codice Penale.

I motivi addotti non convincono gli Ermellini che escludono l’applicazione dell’art. 156 del Codice della Strada ed anche il reato meno grave di cui all’art. 659 del Codice Penale. Il comportamento dell’imputata era infatti finalizzato a disturbare e recare molestia al vicino per petulanza o biasimevole motivo.


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