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Integra il reato di molestie rivolgere insistenti battute a sfondo sessuale alle colleghe

Integra il reato di molestie rivolgere insistenti battute a sfondo sessuale alle colleghe
Rivolgere con insistenza battute a sfondo sessuale alle proprie colleghe integra il reato di molestie.

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1999/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla configurabilità del reato di molestie in capo a chi abbia rivolto insistenti battute a sfondo sessuale alle proprie colleghe di lavoro.

La pronuncia ha avuto origine dalla vicenda giudiziaria che vedeva come protagonista un uomo, il quale era stato condannato, in entrambi i gradi del giudizio di merito, per i reati di violenza sessuale, ex art. 609 bis del c.p., e di molestie, ex art. 660 del c.p., per aver palpeggiato, due sue colleghe, e per aver rivolto loro, insistentemente, battute e domande a sfondo sessuale, nonostante a suo avviso il suo intento fosse meramente giocoso.

Di fronte alla condanna pronunciata nei suoi confronti, sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, l’imputato ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione. L’uomo, con il proprio atto di ricorso, eccepiva, in primo luogo, come i giudici di merito avessero errato nel riconoscere valenza di atto sessuale al fatto di aver toccato i glutei di una delle colleghe, attribuendo valore soltanto al verbo “palpeggiare” usato dalla parte offesa, e non anche al verbo “toccare”, anch’esso da lei utilizzato.
L’uomo contestava, inoltre, l’attendibilità della versione dei fatti data dalla persona offesa, essendo stato ritenuto rilevante soltanto l’episodio in cui egli si era trattenuto con la donna, per qualche secondo, in un camerino, nonostante dal filmato delle telecamere di sorveglianza non fosse emerso che essa avesse urlato.
Si eccepiva, inoltre, la violazione e falsa applicazione, da un lato, dell’art. 660 del c.p., in quanto, secondo il ricorrente, l’uso di un linguaggio improprio e sconveniente, non poteva integrare il requisito del disturbo richiesto per la configurazione delle molestie, e, dall’altro, dell’art. 609 bis del c.p., con riferimento alla connotazione sessuale attribuita alle condotte di palpeggiamento contestate all’agente e ritenute idonee ad integrare la violenza sessuale, anziché, anch’esse, le molestie.

La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso, giudicando inammissibili tutti i motivi proposti a causa della loro genericità e manifesta infondatezza.

Secondo gli Ermellini è, innanzitutto, infondata la tesi difensiva per cui la condotta del ricorrente non avrebbe avuto una connotazione sessuale. I giudici di merito non hanno errato nel considerare, quello posto in essere dall’imputato, come un gesto del tutto consapevole e volontario, e non, dunque, un mero “gioco”, tenuto conto sia delle implicazioni sessuali dello stesso, il quale ha senza dubbio violato la sfera sessuale della parte offesa, sia delle ripetute frasi a sfondo sessuale che l’imputato era solito rivolgere alle colleghe.
A tal fine i giudici di legittimità hanno, peraltro, ribadito come, sulla base di un loro costante orientamento, integri “la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica” (cfr. ex multis Cass. Pen., n. 12506/2011).
Con riferimento, poi, all’asserito fine giocoso della condotta realizzata dall’imputato, gli stessi Ermellini hanno, già in passato, affermato che “ l’intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto, anche se avvenuta “ioci causa” o con finalità di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell’art. 609 bis del c.p.(Cass. Pen., n. 20927/2009).

Contrariamente, poi, a quanto eccepito dal ricorrente, la Corte ha ritenuto corretto riconoscere piena attendibilità a quanto raccontato dalla parte offesa, in merito all’episodio verificatosi all’interno di un camerino. Come, infatti, correttamente ritenuto dal giudice di merito, dalle immagini emerge come l'imputato abbia trascinato nel camerino la ragazza, chiudendo la porta e trattenendosi al suo interno per alcuni secondi, tempo giudicato sufficiente a mettere in atto l'aggressione sessuale denunciata, tanto che la vittima si è messa a urlare, interrompendo così la condotta dell'aggressore.

Quanto, infine, all’idoneità delle condotte realizzate dall’imputato ad integrare le fattispecie contestategli, la Corte di legittimità, concordemente a quanto deciso dai giudici di merito, ha ritenuto che il rivolgere con insistenza battute o domande a sfondo sessuale integri, senza dubbio, la fattispecie di molestie. Secondo un, seppur risalente, orientamento della stessa Cassazione, infatti, “il reato di molestie, commesso assillando la parte lesa con ossessivi riferimenti alle sue abitudini sessuali, non è escluso dal fatto che l'interlocutore assuma con il molestatore, al fine di raccogliere elementi utili per individuare l'autore delle telefonate, un tono confidenziale rivolgendogli del tu e consentendo a questi di fare altrettanto poiché tale comportamento non può essere interpretato come di acquiescenza o comunque attenuare nell'autore delle molestie la consapevolezza della illiceità della propria condotta” (cfr. Cass. Pen., n. 521/1996).

Parimenti corretto è, poi, attribuire valenza di atto sessuale ai palpeggiamenti e toccamenti dei glutei e dell’interno coscia con una certa insidiosità, come avvenuto, nel caso di specie, all’interno di un camerino. Secondo il costante orientamento della Cassazione, infatti, "integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 c.p.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale” (Cass. Pen., n. 27042/2010).


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