Non hai tempo di andare in libreria e preferisci acquistarlo online tramite una piattaforma e-commerce.
Fai attenzione: anche nel mondo dei libri, in particolare quelli progettati per la preparazione ai concorsi pubblici, esiste il rischio di pubblicità ingannevole. Molti contenuti sui social — recensioni, video o testimonianze — possono sembrare consigli spontanei di altri lettori o candidati, ma in realtà sono promozioni mascherate.
Quando qualcuno - e spesso si tratta di un autore indipendente poco noto, collegato a case editrici “fantasma” - esalta un manuale di appena 200 pagine definendolo “miracoloso” o garantendo il superamento del concorso senza dichiarare chiaramente un rapporto commerciale con l’editore, potresti trovarti di fronte ad una pratica commerciale scorretta.
In alcuni casi potresti trovarti anche di fronte ai “furbetti del forfettario”, perché l’editore mascherato da autore indipendente potrebbe essere in realtà il titolare di una ditta individuale neocostituita con flat tax al 5% che, per non superare il limite degli 85mila euro (requisito richiesto dalla legge per fruire del regime fiscale agevolato), preferisce non associare gli introiti generati dalle vendite dei volumi “fake” alla ragione sociale della ditta.
Capita pure, navigando su Facebook o Instagram, di imbattersi in post o “storie” che sembrano racconti spontanei di persone comuni che lodano preparati cosmetici o prodotti dimagranti, promettendo risultati straordinari. Il tono confidenziale e la narrazione in prima persona fanno sembrare questi contenuti autentiche esperienze, inducendo molti utenti a fidarsi.
In realtà, quando le recensioni sono costruite ad arte per promuovere un qualsivoglia prodotto senza dichiararne la finalità commerciale, si entra nel campo della pubblicità ingannevole. I giudici sono chiari su questo punto: se chi promuove si finge un semplice lettore ma ha un interesse economico (diretto o indiretto), si tratta di pubblicità occulta.
Il Codice del Consumo sanziona tutte quelle pratiche che rendono poco chiara la finalità commerciale di un contenuto (articoli [[n20ccons,]] comma 2, e 22, comma 2 del D. Lgs 206/2005). Questo principio vale per qualunque settore, anche il settore editoriale: promuovere libri, manuali o guide facendolo passare per semplici consigli spontanei è una forma di pubblicità ingannevole, che crea disinformazione e interrompe il circuito virtuoso della filiera editoriale.
La pubblicità mascherata – afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2871/2026 – è particolarmente insidiosa dal punto di vista psicologico. Quando un contenuto è chiaramente pubblicitario, il lettore attiva automaticamente un filtro critico; al contrario, quando il messaggio assume la forma di una recensione personale o di un consiglio tra pari, le difese si abbassano: "dall’utilizzo da parte dei venditori di registri comunicativi che creavano commistione tra l’ambito privato e professionale - si legge nella sentenza - volti a dissimulare l’intento promozionale delle informazioni condivise sui social media, emerge la scorrettezza della pratica descritta, qualificata ingannevole".
Questo accade spesso proprio con i libri: testimonianze come “ho passato il concorso grazie a questo manuale” o “questo libro mi ha cambiato la vita perché ho finalmente conquistato il posto fisso” possono sembrare autentiche, ma se non è dichiarato un legame con l’editore reale o con chi vende, si tratta di una pratica scorretta. In molti casi, i promotori sono istruiti a costruire un’immagine di “lettori soddisfatti” per convincere altri ad acquistare, violando così il dovere di trasparenza verso il pubblico.
Per essere legittimo, un contenuto promozionale deve rispettare alcune regole fondamentali:
- la finalità pubblicitaria deve essere immediatamente riconoscibile;
- il linguaggio non deve far credere che si tratti di un’opinione imparziale;
- eventuali rapporti economici tra chi scrive e chi vende devono essere dichiarati.
In assenza di questi elementi, l’informazione perde credibilità e diventa uno strumento di pressione indebita sulle scelte dei consumatori.
Di qui la decisione del Consiglio di Stato di confermare la sanzione di 160mila euro inflitta dall'Antitrust a due società di vendita online di prodotti per la cura del corpo o dimagranti.
Ancora, si ricorda che la recensione inviata da un profilo fake integra il reato di sostituzione di persona, indipendentemente dal contenuto stesso del giudizio postato. L'articolo interessato è l'art. 494 c.p. Questa fattispecie delittuosa può comportare una pena detentiva fino a un anno.