Il Tribunale penale di Udine, con la sentenza n. 235 del 7 marzo 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni circa i reati di “insolvenza fraudolenta” (art. 641 c.p.) e “sostituzione di persona” (art. 494 c.p.).
Nel caso esaminato dal Tribunale di Udine, un soggetto era stato accusato del delitto di cui all’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta), in quanto questi, dissimulando il proprio stato di insolvenza, aveva prenotato una stanza d’albergo per alcuni giorni, con il preciso proposito di non pagare quanto dovuto.
L’imputato, infatti, aveva pernottato per tredici giorni nell’albergo e poi si era allontanato senza pagare il conto.
Il soggetto in questione, inoltre, era stato accusato anche del reato di “sostituzione di persona” (art. 494 c.p.), in quanto egli aveva fornito al gestore dell’albergo false generalità, impossessandosi della patente di guida di un’altra persona.
Il Tribunale di Udine, nel decidere nel merito della controversia, evidenziava che le prove acquisite nel corso del processo confermavano la penale responsabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti.
Dagli accertamenti effettuati, infatti, era risultato che, effettivamente, l’imputato si era presentato in albergo, spendendo le generalità di un altro soggetto, cui aveva sottratto la patente di guida per confermare tale identità.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, doveva ritenersi comprovata la commissione del reato di cui all’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta), del quale sussistevano tutti gli elementi costitutivi, vale a dire:
- la dissimulazione dello stato di insolvenza (in quanto l’imputato era disoccupato e non disponeva, quindi, dei soldi necessari per pagare così tanti pernottamenti);
- l’assunzione di una valida obbligazione (la prenotazione dell’albergo);
- il definitivo inadempimento dell’obbligazione assunta
Secondo il Tribunale, inoltre, risultava comprovato anche il reato di “sostituzione di persona”, di cui all’art. 494 c.p., dal momento che l’imputato aveva tratto in inganno l’albergatore, dichiarando le false generalità, al preciso scopo di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.
Ciò considerato, il Tribunale dichiarava l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 641 e 494 c.p., condannandolo alla pena di cinque mesi di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.