La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 29618 del 03 giugno 2016, si è occupata di un interessante caso in materia di circolazione stradale e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del c.p.).
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Bologna condannava l'imputato per il reato di cui sopra, ritenendo “provata la responsabilità dell'imputato in base alla testimonianza dell'agente (…), in servizio di fronte ad una scuola elementare, dove era giunto l'imputato, che, dopo essersi arrestato al segnale dell'agente, aveva iniziato una lenta manovra di avanzamento, disattendendo l'ordine impartito; invitato a fornire i documenti per la redazione del verbale di contravvenzione, aveva minacciato l'agente ed ostacolato la sua attività, dicendogli ‘lei questo lo fa per ripicca, perché le ho detto che è incompetente, e mi ridia indietro la patente perché lei finisce male’”.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, evidenziando come la Corte d’appello avesse fondato la propria decisione unicamente sulla base della deposizione dell’agente, “ritenuta attendibile senza un vaglio approfondito della credibilità del teste e trascurando le numerose criticità del racconto”.
Secondo il ricorrente, inoltre, “le parole pronunciate dall'imputato esprimevano solo una critica dell'operato del (…), in ordine alle modalità della segnalazione eseguita dallo stesso e all'illegittimità della violazione contestata, come riconosciuto dalla stessa persona offesa, piuttosto che denotare la volontà di opporsi e di ostacolare un atto dell'ufficio dell'agente, comunque compiuto”.
Ad ogni modo, doveva applicarsi la causa di esclusione della punibilità della “particolare tenuità del fatto”, di cui all’art. 131 bis del c.p..
La Corte di Cassazione riteneva di dover aderire solo parzialmente alle argomentazioni svolte dal ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva “giustificato la decisione con argomentazioni logiche, respingendo la tesi difensiva della contraddittorietà del racconto della persona offesa, che, pur a fronte delle contestazioni, ha sempre confermato la narrazione dell'episodio in modo coerente e dettagliato”.
I giudici di merito, dunque, secondo la Cassazione, avevano correttamente applicato l’art. 337 c.p., il quale non presuppone che “sia impedita, in concreto, la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti predetti”.
Secondo la Cassazione, tuttavia, la Corte d’appello aveva errato nel non valutare la “tenuità del fatto”, invocata dal ricorrente (art. 131 bis c.p.).
Osservava la Corte, infatti, come non risultassero “espressamente apprezzati come esistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità invocata né può ritenersi, comunque, operata dai giudici di merito una valutazione della tenuità del fatto, desumendola implicitamente dal mite trattamento sanzionatorio e dai benefici concessi all'imputato, in quanto rispondenti a criteri diversi da quelli che attengono alla minima offensività del fatto”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo “alla configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.”, rinviando la causa alla Corte d’appello per un nuovo giudizio sulla questione.