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Se non si ricorda chi era alla guida del proprio mezzo si può prendere la multa?

Se non si ricorda chi era alla guida del proprio mezzo si può prendere la multa?
Non si può pretendere dal proprietario del veicolo una conoscenza che potrebbe oggettivamente e incolpevolmente non avere riguardo il conducente del proprio mezzo.
È quanto si legge in una recente sentenza del Giudice di Pace di Dolo (VE), il quale ha affrontato la questione di una multa per eccesso di velocità emessa a carico di un soggetto che, pur avendo pagato la sanzione, non ricordava chi fosse alla guida del veicolo nel giorno indicato e pertanto non aveva trasmesso i dati del conducente all’Amministrazione, la quale gli aveva dunque applicato una ulteriore sanzione.

A questo proposito, va ricordato infatti che l’art. 126 cod. str. prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo (ovvero altro soggetto obbligato in solido) debba fornire all'organo di polizia che procede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e quelli della patente del conducente al momento della commessa violazione. La norma citata, inoltre, dispone che se il proprietario del veicolo omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma.

Ebbene, nel caso di specie, pagata la multa e ricevuta la richiesta di comunicare i dati del conducente al momento della violazione, l’uomo si era premurato di inviare una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alla Polizia Locale spiegando che, alla luce del considerevole periodo di tempo trascorso, non era in grado di ricordare chi stesse guidando il suo veicolo nel giorno contestato.
La Polizia Locale, tuttavia, aveva ricondotto tale risposta all’omissione ingiustificata prevista dall’art. 126 cod. str. e pertanto aveva emesso la sanzione aggiuntiva.

Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione il proprietario del veicolo e la questione è così giunta all’attenzione del Giudice di Pace, il quale, nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto che in presenza di un comportamento collaborativo del soggetto sanzionato non può applicarsi la maggiorazione prevista dall’art. 126 cod. str. in quanto l’aver comunque fornito delle informazioni non può integrare l’omissione ingiustificata che ne è presupposto.
Nella sentenza in commento si legge infatti che “non si può imporre al proprietario del veicolo una conoscenza che questo potrebbe oggettivamente (e incolpevolmente) non avere”.

Sarà interessante ora vedere il seguito. Di certo il coraggioso giudice di Pace di Dolo troverà qualcuno in disaccordo con la sua "ardita" lettura, "viziata" dall'essere troppo sbilanciata a favore del contribuente e troppo ragionevole.


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