L’intento sotteso alle nuove restrizioni è quello di contrastare gli utenti che, con il supporto di speciali decoder, visualizzano "a scrocco”, o a prezzi inferiori rispetto a quelli proposti dagli abbonamenti originali, i contenuti televisivi a pagamento.
Si legge sulla pagina social del commissario Agcom: "Purtroppo una tappa necessaria, anche se probabilmente impopolare, sarà quella di multare gli utenti del pezzotto, gli utenti delle applicazioni facilmente scaricabili dagli store Android ed Apple ma anche dai portali Amazon, gli utenti dei tanti siti facilmente raggiungibili dai motori di ricerca (che ancora non collaborano come dovrebbero). Forse non è ancora chiaro che, a breve, arriveranno sanzioni da 150 a 5000 euro, e questo, come per tutte le multe, è un passaggio che si vorrebbe evitare ma che si è reso necessario, anche perché chi fa business illegalmente sta facendo credere agli ignari utenti che non succederà nulla (utente avvisato…)".
Si ricorda che l’attribuzione di nuovi poteri all'Agcom - nella lotta contro le azioni di pirateria on line relative agli eventi trasmessi in diretta - trova il proprio fondamento nella L. 14 luglio 2023 , n. 93. Quest’ultima riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale.
A tal fine la citata legge tutela il diritto d'autore - e le situazioni giuridiche allo stesso connesse - da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica.
Sulla scorta delle novità legislative, il regolamento sulla tutela del diritto d'autore on line (delibera n. 680/13/CONS) è stato poi modificato con la delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, che ha introdotto specifiche disposizioni per il contrasto alla pirateria on line riferita agli eventi sportivi live.
In particolare, le nuove norme prevedono che il blocco degli indirizzi IP, univocamente destinati alla diffusione illecita dei contenuti protetti, avvenga entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare per il tramite di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato.
Con quale procedura saranno inibiti i “furbetti del pezzotto”?
L’art. 7 L. 241/1990 stabilisce specifici criteri per l'azione amministrativa e, in particolare, per il procedimento amministrativo e l'istruttoria da compiere per l'emanazione, all'esito dello stesso, di un provvedimento: la norma richiede infatti che, nel caso di adozione di provvedimenti suscettibili di incidere su una pluralità di soggetti determinabili (come, nella specie, i destinatari degli ordini di Agcom), gli stessi siano resi partecipi del procedimento istruttorio stesso. Diversamente, l'atto ne risulterebbe sarebbe viziato sotto molteplici profili (violazione della legge; eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità dell'atto, etc.). Pertanto, ai fini dell’applicazione dei provvedimenti inibitori di Agcom, devono essere rispettate le garanzie del contraddittorio assicurando la partecipazione di tutti gli operatori controinteressati.