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È passibile di multa il conducente che, fermo al semaforo rosso, utilizzi il cellulare

È passibile di multa il conducente che, fermo al semaforo rosso, utilizzi il cellulare
Usare il telefonino in auto senza auricolare o vivavoce è categoricamente vietato, anche quando la marcia viene temporaneamente interrotta per esigenze della circolazione.

Quando squilla il cellulare mentre si è alla guida occorre accostarsi, ossia è necessario spostarsi dalla strada, parcheggiare, usare una piazzola di sosta o un’area inibita al traffico. Ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 173 del Codice della strada, comma 2, secondo cui "è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie ". In tutti questi casi è prevista una multa da 165 a 661 euro, nonché la sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di recidiva nel successivo biennio.

Purtroppo, il fatto di guidare usando lo smartphone costituisce una grossa piaga sociale da combattere, dal momento che è sempre maggiore il numero degli incidenti causati da questo comportamento del tutto superficiale e irresponsabile da parte dei conducenti.

Per la Cassazione il divieto di cui al secondo comma dell'art. 173 del Codice della strada vale anche quando si interrompe la marcia del veicolo per esigenze della circolazione. Con l’ordinanza n. 23331/2020 il tribunale Supremo ha infatti stabilito che scatta la multa per il conducente di un veicolo, il quale usa il cellulare durante la sosta al semaforo rosso. Dunque, anche da fermi, non è possibile leggere i messaggi, inviare un sms tramite WhatsApp, oppure dare una sbirciatina ai propri profili social, come purtroppo accade spesso.

Nel caso di specie, un’automobilista, multato ex art. 173 del Codice della strada, ricorreva in Cassazione dopo che sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale avevano confermato la sanzione inflitta nei suoi confronti. Il conducente sosteneva che non vi fosse prova della situazione di marcia del veicolo, essendo stato fatto riferimento alla sola guida che, ai sensi dell'art. 157 del Codice della strada, non può essere equiparata alla situazione di marcia. Anche la Suprema Corte, dichiarando infondati i motivi sollevati dal ricorrente, rigettava il ricorso. Secondo il Tribunale Supremo, la vettura guidata dall'uomo doveva in ogni caso liberare l'incrocio il prima possibile per consentire lo scorrimento del traffico, ragion per cui, sebbene in quel momento il semaforo fosse rosso, il guidatore sarebbe dovuto rimanere concentrato sulla guida e ripartire allo scattare del verde, dopo aver rispettato la precedenza.

Più precisamente, i Giudici di legittimità sottolineavano che "l'art. 157 c.d.s. dispone che per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permane il divieto di far uso di apparecchi radiotelefonici. Infatti, sarebbe del tutto irragionevole immaginare che, in casi come quello in esame, il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l'obbligo di sgomberare l'area il prima possibile, possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato. La ratio del divieto di cui all'art. 173 comma 2, cod. strada (d.Igs. n. 285 del 1992), infatti, risiede nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento".


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