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Per provare l'ubriachezza non serve più l'alcoltest, basterà sentire l'alito: novità dalla Cassazione

Per provare l'ubriachezza non serve più l'alcoltest, basterà sentire l'alito: novità dalla Cassazione
Le testimonianze degli agenti e l'odore di alcol o l'incapacità di autocontrollo sono già sufficienti per constatare lo stato di ebbrezza del conducente
Un’amara sorpresa per l’automobilista di Brescia, al quale è stata confermata, dalla Corte di Cassazione, la condanna a sei mesi, con ammenda di 1.500 euro e revoca della patente.

La vicenda risale allo scorso luglio, quando un conducente aveva presentato ricorso contro la condanna pronunciata dalla Corte di appello. L'uomo aveva causato un incidente mentre era ubriaco al volante ma, all'arrivo degli agenti, si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Nel ricorso si è sostenuto che mancavano delle prove incontrovertibili, dal momento che i giudici avevano dato per certo che lui fosse in stato di ebbrezza mentre era alla guida, basandosi sulle sole testimonianze degli agenti. Condizione che, come affermato dalla Cassazione, è invece sufficiente per confermare la condanna.

L’indirizzo è stato ribadito con la sentenza depositata il 2 giugno 2024.

L’alcoltest non è più la prova regina: non è più necessario accertare con un test che il tasso alcolemico superi la soglia limite di 1.5 e, quindi, dichiarare la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza.

Bastano elementi "obiettivi e sintomatici" per provare lo stato di alterazione alcolica.

Respingendo il ricorso, la Cassazione spiega che "poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi obiettivi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del Codice della strada e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione". Ebbene, ad avviso dei giudici, le "congrue motivazioni" sono anche quelle avallate dalle testimonianze prodotte dagli agenti, e non anche, pertanto, esclusivamente connesse ai risultati dei test.

Ne consegue pertanto che, in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico - si legge nella sentenza -, "il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall'imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50".

La nuova interpretazione ha riscosso pareri contrastanti, anche se in molti apprezzano l’interpretazione fornita dai giudici in quanto idonea a semplificare il lavoro alle Forze dell’Ordine e a rendere più efficace la lotta alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.


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